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| Sanzioni |
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Articolo 15
Sanzioni
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Non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute
(comprende il manuale uso e manutenzione) |
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1. Salvo che il fatto non costituisce reato, il fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato
ovvero mette in servizio macchine non conformi ai requisiti di cui all'allegato I del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro. Alla stessa sanzione
è assoggettato chiunque apporta modifiche ad apparecchiature dotate della prescritta marcatura CE,
che comportano la non conformità ai medesimi requisiti. |
Quasi macchine |
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2. Salvo che il fatto non costituisce reato, il fabbricante di una quasi-macchina o il suo mandatario che contravviene alle prescrizioni di cui all'articolo 10 (quasi macchine) del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro. |
Mancata presentazione del fascicolo tecnico e documentazione pertinente |
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3. Ferma restando l’applicazione dei commi 1 e 2, il fabbricante o il suo mandatario che a richiesta
dell’autorità di sorveglianza di cui all’articolo 6, omette di esibire la documentazione di cui
all’allegato VII del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000
euro a 12.000 euro. |
Mancanza della dichiarazione di conformità |
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4. Il fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato ovvero mette in servizio macchine che,
seppure conformi ai requisiti di cui all'allegato I, sono sprovviste della dichiarazione di conformità di cui all'allegato II è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. |
Marcatura CE non conforme |
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5. Salvo che il fatto non costituisce reato, chiunque appone o fa apporre marcature, segni ed iscrizioni
che possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della
marcatura CE ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. |
Pubblicità macchine non conformi |
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6. Chiunque promuove pubblicità per macchine che non rispettano le prescrizioni del presente decreto
legislativo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. |
Sanzione moltiplicata in relazione al fatturato connes-so |
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7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano se il 10 per cento del fatturato connesso a tutte le
macchine o quasi-macchine per le quali la violazione è accertata è compreso tra il minimo ed il
massimo della sanzione da applicare ovvero è inferiore al minimo.
Se il 10 per cento di tale fatturato
è superiore al massimo della sanzione da applicare, i relativi importi minimo e massimo sono
rideterminati moltiplicandoli per cifre intere crescenti fino a che sia verificata la condizione di cui al
periodo precedente.
La sanzione è determinata secondo i criteri di cui all’articolo 11 della legge 24
novembre 1981, n. 689, tenendo conto, in particolare, della pericolosità connessa alla non
conformità rilevata.
In ogni caso la sanzione applicata non può superare l’importo massimo di
150.000 euro |
Oneri aggiuntivi |
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8. Il responsabile delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a rifondere le spese sostenute per
l’attuazione delle procedure di verifica sulle macchine o quasi-macchine. |
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| La documentazione tecnica da predisporre |
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» Approfondimenti |
| La documentazione tecnica da predisporre |
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» Approfondimenti |
Immissione sul mercato di una macchina o di una quasi-macchina |
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» Approfondimenti |
| Valutazione dei rischi |
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| Fascicolo tecnico e documentazione pertinente |
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